Il consorzio stabile rappresenta un nuovo e particolare soggetto giuridico, che si origina da un contratto di natura associativa tra imprese. Inoltre, il consorzio stabile è costituito da una struttura imprenditoriale ed è un istituto che presenta un rapporto sistematico tra le imprese consociate. L’unico interlocutore del consorzio stabile è l’amministrazione appaltante, sia in fase di gara che di esecuzione del contratto.

La sommatoria dei requisiti e dei valori delle singole imprese che si associano al consorzio, dimostrate dalle attestazioni SOA, rappresentano i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria necessari per concorrere alle procedure ed eseguire le prestazioni richiesti. Alla luce di questa definizione, è possibile ricavare le caratteristiche essenziali di questa particolare associazione stabile. La prima caratteristica, come ci ricorda l’Avv. Filippa Mollica è quella di incentivare ed incoraggiare la concorrenza nel settore delle commesse pubbliche tra le imprese di piccole e medie dimensioni, facendo ricorso al requisito della “maggiore” qualificazione, status riconosciuto in capo al consorzio. La seconda caratteristica è quella di assicurare alla controparte pubblica l’interazione con un operatore economico maggiormente esperto e professionalizzato, in grado di assicurare in modo adeguato il rispetto dell’interesse pubblico e l’immediata esecuzione dell’appalto. Il consorzio stabile, come anche abbiamo avuto modo di leggere sul blog dell’avv. Francesco Mollica, regge il suo funzionamento su precise norme in ambito civilistico: 1. l’articolo 12, comma 4 della legge numero 109 dell’11 febbraio 1994 in tema di disciplina della concorrenza e dei consorzi; 2. la possibilità dei consorziati di formare anche una dimensione di società consortile, in conformità a quanto contenuto nell’articolo 2615-ter del Codice Civile. Al tempo, però, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha definito che il consorzio stabile può prendere la forma del “consorzio per il coordinamento della produzione e degli scambi”, secondo quanto previsto dagli articoli dal 2602 al 2620 del Codice Civile. In alternative, invece, il consorzio stabile può assumere “un assetto societario, a norma dell’articolo 2615-ter del codice civile. È infatti ammesso che lo scopo consortile possa essere assunto come oggetto sociale dalle società lucrative di cui ai capi III e seguenti del titolo V dello stesso codice: in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata”. La diversa dimensione assunta tra le due modalità organizzative è importante: la prima assume la dimensione di un “contratto” con il quale “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”, in conformità a quanto previsto nell’articolo 2602 del Codice Civile.

Pertanto, “il consorzio contratto” deve godere di un sistema legale, formato da uno o più rappresentanti, che svolgono la loro attività in nome dei consorziati, conformemente alle regole del mandato. Se, però, i consorzi svolgono un’attività esterna sono formati da un fondo consortile, all’interno del quale si convogliano “i contributi dei consorziati e di beni acquistati con questi” ultimi, secondo quanto previsto dall’articolo 2614 del Codice Civile, poiché ogni consorziato potrà decidere liberamente la struttura e le regole di funzionamento dell’intero sistema; la seconda, invece, assume la dimensione di una “società”, in relazione al contenuto dell’articolo 2615 ter del Codice Civile. Si forma, pertanto, un nuovo soggetto di diritto, dotato di perfetta indipendenza patrimoniale. In questo caso, essa è regolamentata dalla disciplina del tipo legale di riferimento, del quale dovrà assumere la struttura ed il funzionamento, secondo la legislazione prevista dal Codice Civile e dalle norme applicabili anche in tema fiscale.

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